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Super Bonus Art. 119/121 Rilancio-Italia

Superbonus 110

Super Bonus Art. 119/121 Rilancio-Italia

Il nuovo ECOBONUS prevede un incremento delle detrazioni fiscali al
110% dell’ammontare complessivo delle spese a carico del contribuente IRPEF.
❑Gli interventi dovranno essere effettuati tra il 1/07/2020 e il 31/12/2021.
❑La detrazione sarà ripartita in 5 quote annuali nei 5 anni successivi alla spesa.

DESTINATARI DELLA DETRAZIONE

Il comma 9 dell’art.119 individua le categorie di contribuenti IRPEF che possono accedere alla
defiscalizzazione maggiorata del 110%, che sono:

➢CONDOMINI
➢PERSONE FISICHE, AL DI FUORI DELL’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI IMPRESA,
ARTI E PROFESSIONI
➢IST.AUTONOMI CASE POPOLARI (IACP)
➢COOPERATIVE DI ABITAZIONE A PROPRIETÀ INDIVISA
➢TERZO SETTORE: ASSOCIAZIONI NO PROFIT / ONLUS

Le persone fisiche possono beneficiare
delle detrazioni al 110% per gli
interventi energetici (c1 e c2) realizzati
su massimo 2 unità immobiliari, fermo
restando il riconoscimento delle
detrazioni per gli interventi effettuati
sulle parti comuni dell’edificio.

IL COMMA 1
Il Comma 1 individua le tipologie d’intervento e gli edifici ai quali si applica la detrazione del
110% che sono i seguenti:
a) isolamento termico delle superfici opache vert. e orizz. che interessano l’edificio con
un’incidenza > 25% della sup.disp.lorda. La detrazione massima per un ammontare delle spese
fino a: o € 50.000 per edifici unifamiliari;o € 40.000 moltiplicati per il n. unità immobiliari (2 a otto 8 unità immobiliari);o € 30.000 moltiplicati per il n. unità immobiliari

(n. unità immobiliari> 8 );
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, pompa di calore,ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari. €20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari.
c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici
plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o con impianti a biomassa. Detrazione massima € 30.000.

ESTENSIONE DEGLI
INTERVENTI (COMMA 2)
È possibile estendere la Detrazione del 110% anche ad altri interventi di
efficientamento energetico, come previsti dal DL 63/2013, art. 14, tra i quali :
❑ Sostituzione superfici trasparenti verticali (infissi)
❑Impianto di riscaldamento a pavimento (con relativa sostituzione dello stesso)
❑Schermature solari N.B.Gli interventi di cui sopra potranno essere compresi nella
defiscalizzazione del 110% a condizione che avvengano congiuntamente
ad almeno uno degli interventi previsti al Comma 1.

INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI
massimo di spesa di € 48.000, e nei limiti di €/Kwp 2.400.
Finanziati anche gli accumuli fino al costo max di €/Kwh 1.000
Il limite di spesa è ridotto ad euro €/Kwp 1.600 nei casi:
•ristrutturazione edilizia;
• nuova costruzione;
•ristrutturazione urbanistica.
Altro elemento di novità del decreto la detrazione di impianti fotovoltaici in
abbinamento agli interventi di cui al comma 1, fino ad un ammontare Congiuntamente all’installazione di pannelli fotovoltaici, sono detraibili anche sistemi di accumulo per 1.000 €/Kw

COLONNINE DI RICARICA
La detrazione è estesa all’installazione di infrastrutture per
la ricarica di veicoli elettrici, anche in edifici unifamiliari, a
condizione che sia eseguita congiuntamente ad almeno
uno degli interventi di cui al comma 1.

REQUISITI TECNICI DEGLI INTERVENTI
• Al comma 3 si precisa che le detrazioni sono subordinate al
miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio,
ovvero, se non possibile, al conseguimento della classe
energetica superiore, da dimostrare mediante l’attestato di
prestazione energetica (APE), ante e post intervento.
• Gli interventi dovranno essere asseverati da tecnici abilitati
sia per il rispetto dei requisiti tecnici che per la congruità
delle spese sostenute.
• Copia dell’Asseverazione dovrà essere inoltrata ad ENEA,
con le modalità definite dal MISE entro 30gg. dalla pubblicazione del D.l. in Gazzetta Ufficiale.

CESSIONE DEL CREDITO
L’art.121 stabilisce che agli interventi in oggetto si applicano le disposizioni previste di
Cessione del credito dell’importo corrispondente alla detrazione.
Per sostenere le spese, il contribuente ha 3 scelte: .
• Se ha capienza Irpef, può sostenere le spese e recuperarle in 5 anni, con un profitto del 10%
rispetto a quanto anticipato. In particolare, potranno detrarre dai redditi ogni anno una
percentuale del 22% della spesa sostenuta
• Può cederle all’impresa esecutrice, ottenendo uno sconto in fattura fino al 100% dell’importo
(sarà poi l’impresa a utilizzare tale credito di imposta e potrà ulteriormente cederle)
• Può cedere il credito a banche / istituti di credito, che lo sconterà al contribuente stesso.

L’OFFERTA COMMERCIALE
Si propone: SOPRALLUOGO GRATUITO
ANALISI DI PREFATTIBILITÀ (Verifica regolarità della pre-esistenza, verifica possesso
dei pre-requisiti, valutazione tetto massimo di spesa)
Ad esito positivo proponiamo tutta la documentazione per il contratto di appalto:
PROGETTAZIONE PRELIMINARE
DIAGNOSI ENERGETICA E PROVE
APE PRE/POST INTERVENTO
MODELLAZIONE SISMICA CON PROVE IN SITU

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